Art. 1.

      1. Ferme restando le rispettive competenze, gli ufficiali, i sottufficiali e tutto il personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto possono essere chiamati a concorrere a svolgere funzioni e servizi rientranti nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, con conseguente attribuzione al Corpo stesso delle funzioni di polizia giudiziaria.
      2. In conseguenza di quanto stabilito al comma 1 e ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, gli ufficiali superiori e inferiori, nonché i sottufficiali appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto assumono anche la qualifica rispettivamente di ufficiali di polizia giudiziaria; il restante personale, ruolo sottocapi, appartenente al medesimo Corpo assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria.